Documento del 15 maggio: dodici errori in un documento reale
Una tassonomia degli errori privacy più ricorrenti nei documenti pubblicati all’Albo on-line delle scuole — e nelle cartelle Google Drive che li sostituiscono in modo improprio. Con riferimento a un caso recente realmente analizzato. Non un esercizio teorico, ma una mappa di ciò che accade davvero.
Nel precedente articolo ho descritto come dovrebbe essere pubblicato il Documento del 15 maggio. Qui descrivo invece come viene pubblicato nella pratica: dodici categorie di errore rilevate analizzando un caso reale di una scuola pubblica italiana e considerando le prassi più diffuse di distribuzione del documento. La scuola del caso analizzato non sarà nominata. Quello che importa è che gli stessi errori, sistematicamente, ricorrono ogni anno in centinaia di documenti pubblicati in Italia.
Premessa metodologica
Il caso analizzato è un Documento del Consiglio di Classe regolarmente protocollato e pubblicato all’Albo on-line di un istituto secondario di secondo grado nel maggio 2025. È un documento pubblico, accessibile a chiunque. La sua analisi rientra in una finalità di interesse pubblico (divulgazione, formazione, prevenzione) e per questo motivo ne riporto qui i riscontri in forma del tutto anonima rispetto all’istituto e agli interessati. Non riporto né nomi, né regione, né indirizzo di studi, né tipologia esatta di liceo, né date di protocollo. L’unica cosa che ci tengo a sottolineare è che l’istituto in questione non è quello dove io presto la mia attività.
Tutti gli errori riportati sono stati riscontrati in quel singolo documento. La gravità complessiva è notevole, ma il mio obiettivo non è additare un caso isolato: è mostrare che la totalità di questi errori si concentra di norma in molti documenti pubblicati ogni anno, e che basta sapere cosa cercare per individuarli a colpo d’occhio.
massima (GDPR art. 5, 9)
sezioni libere e Drive
L’errore di fondo: nessuna versione pubblica
Tutti gli undici errori che descriverò derivano da una sola scelta a monte: il Consiglio di Classe ha redatto il Documento in forma integrale, includendo nominativi, dati anagrafici, monte ore individuali, riferimenti a episodi personali, e ha poi caricato all’Albo on-line la stessa identica versione destinata alla Commissione d’esame. Non è stata predisposta una versione depurata, e questo è l’errore matrice da cui discendono tutti gli altri.
Se la versione interna e quella pubblica sono lo stesso file, la versione pubblica è — per definizione — non conforme. La predisposizione di due versioni distinte non è un dettaglio formale: è il presupposto operativo dell’intera procedura.
Tassonomia degli errori riscontrati
Procedo per ordine di gravità, seguendo lo stesso schema che applicherei in un audit privacy. Per ciascuna voce indico il principio violato e una descrizione operativa, in modo che possa essere usata come griglia di controllo.
Una tabella con nome, cognome e comune di residenza di tutti gli studenti della classe. È l’errore più diretto e più frequente, espressamente censurato dal Garante nella nota del 21 marzo 2017 (prot. 10719). L’elenco nominativo è inutile alla Commissione, che dispone dei dati per altra via.
Aggravante: per studenti residenti in piccoli centri, anche l’indicazione del solo comune costituisce identificazione personale. Le specificazioni del tipo “frazione tale” rendono la persona univocamente individuabile.
Nei prospetti riepilogativi delle attività PCTO triennali, accanto a ciascun nome compare la data di nascita in formato giorno/mese/anno. Combinata con nome e comune di residenza già pubblicati, costituisce una tripla identificativa che facilita furto d’identità, profilazione e accessi non autorizzati a servizi che usano la data di nascita come elemento di verifica.
Il principio violato è quello di minimizzazione (art. 5 GDPR): la data di nascita non è in alcun modo necessaria per assolvere la funzione del Documento.
Il Documento riporta in chiaro, per ciascuna attività PCTO o progettuale, i nomi degli studenti partecipanti: mobilità Erasmus, simulazioni ONU, scambi internazionali, viaggi istituzionali, attività individuali presso enti convenzionati. Ciascun nome è riconducibile a comportamenti, interessi e opportunità economico-familiari (le mobilità all’estero implicano disponibilità della famiglia a sostenerle).
Pubblicare chi è andato a New York o a Budapest, e chi no, è valutazione individuale e profilazione, esposta all’Albo on-line e indicizzabile.
Una tabella che mostra, per ciascuno studente nominato, il monte ore PCTO svolto in ognuno dei tre anni del triennio, con totale finale. Si tratta di valutazione individuale pubblicata in chiaro. Uno studente con poche ore emerge come “meno impegnato” agli occhi di chiunque consulti l’Albo, e a quei chiunque appartengono anche futuri datori di lavoro che facciano una ricerca sul nome.
Tutti gli allegati disciplinari recano la firma autografa in chiaro di ciascun docente, oltre alla firma del Dirigente Scolastico. Le firme autografe sono utilizzabili per falsificazioni documentali. La buona pratica di pubblicazione documentale prevede sostituzione con firma digitale qualificata, oppure oscuramento con dicitura “f.to” o con timbro.
Il problema non è la firma in sé — è una firma sul documento, è giusto che ci sia — ma la pubblicazione online della firma autografa, che la espone a chiunque per il download e la replica.
Nel profilo della classe si fa riferimento alla recente scomparsa di un docente, descritta come “traumatica per tutti ma soprattutto per gli allievi”. Incrociando con la tabella di variazione del Consiglio di Classe — anch’essa pubblicata nello stesso documento — la persona scomparsa è facilmente identificabile (è il docente di una certa disciplina presente al primo e quarto anno, sostituito al quinto).
Il riferimento a un evento luttuoso identificabile è trattamento di dato personale di una persona fisica terza (e dei suoi familiari), pubblicato senza base giuridica. Inoltre, su un piano umano e deontologico, è materia che non appartiene a un atto pubblico amministrativo.
L’indicazione del comune di residenza è già problematica per piccoli centri. Specificazioni del tipo “[Comune] (frazione [Nome])” rendono l’identificazione personale univoca: in una frazione di poche centinaia di abitanti, “uno studente del Liceo X residente nella frazione Y” è una sola persona reale.
Il profilo della classe contiene espressioni come “una piccola parte della classe ha spesso vissuto le occasioni di verifica con ansia eccessiva” o “pochi alunni più fragili o meno motivati, con lacune pregresse”. In una classe di una ventina di persone, “un piccolo gruppo” è facilmente identificabile dai compagni e dalle famiglie.
Sono valutazioni qualitative individuali, riconducibili a singoli, e per loro natura non necessarie alla Commissione, che dispone dei dati analitici per altra via.
Tra le attività di Educazione civica figura un incontro con membri delle forze dell’ordine, identificati con nome, cognome, grado e sede di servizio. La pubblicazione di nominativi puntuali di esponenti delle forze dell’ordine, in contesti dove non è strettamente necessaria, è regolata e va trattata con cautela. Non è privacy nel senso stretto degli studenti, ma è un trattamento di dati personali di terzi che andava ponderato.
Errore endemico nella pubblicazione documentale scolastica. Il PDF caricato all’Albo contiene quasi sempre, nei metadati, l’autore (spesso con account email), il software di produzione, talvolta il percorso completo del file sul disco di chi l’ha prodotto. Sono informazioni invisibili nel testo ma immediatamente estraibili da chiunque conosca un visualizzatore di metadati.
Anche quando il testo è stato depurato correttamente, i metadati raccontano una storia parallela.
Una variante particolarmente insidiosa: il Documento del 15 maggio viene caricato in una cartella Google Drive con condivisione “chiunque con il link” (o, in alcuni casi, condivisione esterna a domini specifici), e il link viene poi diffuso via circolari, gruppi WhatsApp di classe, messaggistica del registro elettronico, o pubblicato sul sito della scuola in una sezione “Documenti”.
Il problema è multiplo:
- Una cartella Drive condivisibile a chiunque ha il link non è sede di pubblicità legale. Non assolve l’obbligo normativo previsto dall’art. 32 c.1 L. 69/2009.
- Non c’è numero progressivo, non c’è data certa di pubblicazione, non c’è durata definita, non c’è tracciabilità delle operazioni — tutti elementi costitutivi dell’Albo on-line.
- Il link può essere inoltrato indefinitamente. Una volta uscito dalla cerchia di destinazione, è impossibile contenerlo.
- I link Drive “pubblici” sono periodicamente indicizzati da motori di ricerca e bot di scraping. Trovare documenti scolastici riservati in questo modo è banale per chiunque sappia costruire una query di ricerca minimamente avanzata.
- Spesso la cartella Drive contiene anche la versione integrale del Documento — relazioni individuali, PEI, PDP — perché chi la imposta la pensa come “spazio di lavoro condiviso”, non come pubblicazione formale. Il risultato è che dati estremamente sensibili finiscono dietro un link condivisibile e non revocabile.
Aggravante non secondaria: i metadati di chi ha aperto, scaricato o commentato i file restano sull’account Google del proprietario della cartella, e tracciano comportamenti di lettura dei genitori e degli studenti senza che ne siano informati. Il trattamento, in questo caso, esce dal perimetro della pubblicazione documentale ed entra in quello del monitoraggio non dichiarato.
L’unica sede compatibile con la normativa per la pubblicazione del Documento del 15 maggio è l’Albo on-line dell’Istituto, con caricamento del file PDF tramite il sistema di gestione documentale della scuola. Google Drive può essere usato come archivio interno di lavoro per il Coordinatore e il Consiglio di Classe — non come canale di pubblicazione verso famiglie, studenti o esterni.
Errore concettuale che riassume tutti i precedenti. Il documento pubblicato all’Albo è strutturalmente la versione interna destinata alla Commissione d’esame. Nessuna selezione, nessuna espunzione, nessuna riformulazione: l’intero fascicolo della Commissione finisce online tale e quale.
È l’errore-padre, da cui derivano tutti gli altri.
Lettura trasversale
Se si guardano le dodici voci nel loro insieme, emerge un dato che vale la pena sottolineare: nessuno di questi errori richiede competenze giuridiche per essere evitato. Non servono pareri del DPO né letture approfondite del GDPR. Serve un’unica cosa: la consapevolezza che il Documento pubblicato online è un atto diverso dal Documento consegnato alla Commissione, che la differenza è strutturale, e che la sede di pubblicazione formale dev’essere l’Albo on-line — non Google Drive, non una pagina libera del sito, non Amministrazione Trasparente.
La pubblicazione integrale che ho analizzato non è frutto di malafede né di noncuranza individuale: è il risultato di una catena operativa che non prevede il passaggio di redazione della versione pubblica. Coordinatore, Consiglio di Classe, segreteria, Dirigente: nessuno dei nodi di quella catena, evidentemente, era istruito a chiedersi “ma questa è la versione pubblica o quella interna?”. E così la versione interna è diventata, per omissione, anche la versione pubblica.
Le scuole italiane non hanno bisogno di consulenti privacy più sofisticati. Hanno bisogno di procedure operative chiare, condivise tra Coordinatori e segreteria, scritte una volta e applicate ogni anno. Il template del Documento andrebbe ripensato a monte, prevedendo già nella sua struttura una sezione “interna” e una “pubblica”, così che la separazione sia incorporata nel processo di redazione, non delegata alla diligenza individuale del Coordinatore di turno.
Una griglia di autocontrollo
Per i Coordinatori delle classi quinte che si trovano nei giorni precedenti la pubblicazione, ecco una griglia di autocontrollo derivata dai punti precedenti. Sono dieci domande secche da porsi davanti al PDF, prima del click di caricamento all’Albo on-line:
- Compare un elenco nominativo degli studenti?
- Compaiono date di nascita, anche solo in tabelle accessorie?
- Compaiono nominativi associati a singole attività, viaggi, mobilità?
- Compaiono monte ore individuali (PCTO o altro) per studente nominato?
- Compaiono riferimenti a episodi personali (lutti, malattie, situazioni familiari) identificabili?
- Il profilo della classe contiene caratterizzazioni di sottogruppi che, in una classe di venti persone, sono identificabili?
- Le firme autografe sono visibili o sostituite con “f.to” / firma digitale?
- I metadati del PDF sono stati ripuliti (autore, software, percorso)?
- La sede di pubblicazione è l’Albo on-line, o si sta usando una cartella Google Drive condivisa, una sezione libera del sito, Amministrazione Trasparente?
- Se è stato condiviso un link Drive con genitori o studenti, contiene la versione integrale o quella depurata? E chi ha accesso a quella cartella, oltre ai destinatari intenzionali?
Se la risposta a una qualunque delle prime sei è sì, la versione pubblica va riscritta. Se la risposta alla settima è “visibili”, vanno oscurate. Se la risposta all’ottava è “non lo so”, si aprono le proprietà del file e si controlla. Se la risposta alla nona non è “Albo on-line”, la pubblicazione è in sede non corretta. Se la risposta alla decima rivela che il Drive contiene la versione integrale o ha permessi troppo aperti, si interviene immediatamente revocando o restringendo la condivisione.
Una nota personale
Quando ho analizzato il documento di cui ho parlato, l’aspetto che più mi ha colpito non è stata la quantità di violazioni — quelle, statisticamente, sono prevedibili — ma il fatto che ogni singolo errore è stato compiuto in assoluta buona fede, da persone competenti, attente, professionali. Il Coordinatore che ha firmato quel Documento è un docente con esperienza. Il Dirigente Scolastico che l’ha protocollato è una figura istituzionale rodata. Nessuno dei due, suppongo, ha pensato “ora violo il GDPR”.
È esattamente per questo che la procedura di redazione del Documento del 15 maggio andrebbe sistematizzata a livello di rete di scuole, non lasciata all’iniziativa del singolo istituto. Una buona procedura scritta, applicata in modo automatico, protegge molto di più di qualunque consulenza ex-post. Quando il 15 maggio arriva, è tardi per ripensare l’impianto del documento. Va ripensato prima.
Riferimenti normativi e operativi
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 — art. 17 c.1
- Reg. UE 2016/679 (GDPR) — artt. 5 (minimizzazione), 6, 9
- D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018
- Garante Privacy — Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 (doc. web n. 9356521)
- Garante Privacy — Vademecum “La scuola a prova di privacy”, ed. aggiornata 2023
- Ordinanza Ministeriale annuale sugli Esami di Stato
- L. 18 giugno 2009, n. 69 — art. 32 c.1 (pubblicità legale tramite Albo on-line)